PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il ruolo dei ricercatori universitari è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori e tutte le figure equiparate, ai quali continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo, assumono la denominazione di «professori ricercatori».
      2. Per l'accesso alla fascia dei professori ricercatori, la procedura di valutazione comparativa già prevista dalla legislazione vigente per i ricercatori è integrata con l'introduzione di una prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore associato, i professori ricercatori confermati sono esonerati dalla prova didattica.
      3. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca e partecipano alle relative deliberazioni, escluse quelle concernenti i professori ordinari e associati, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per le valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario e associato.
      4. Ai professori ricercatori spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei.
      5. Le accademie militari e gli istituti di formazione e di specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà.

 

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Art. 2.

      1. Negli organi degli atenei cui gli statuti demandano la competenza alla revisione statutaria la rappresentanza del personale docente deve essere comunque equilibratamente assicurata alle tre fasce della docenza.

Art. 3.

      1. Ai professori associati è attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per la carica di rettore.

Art. 4.

      1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà.